ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente intervento normativo è volto alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. Tra gli obiettivi del provvedimento vi è anche quello di rispondere alle reiterate osservazioni espresse nei confronti del nostro Paese dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), secondo la quale sarebbe necessario modificare la normativa vigente nell'ordinamento italiano in materia di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per quanto concerne la punibilità, nell'ambito delle operazioni economiche internazionali, del soggetto che indebitamente offra o prometta denaro per conseguire un vantaggio ingiusto.

B)  Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il presente disegno di legge interviene su alcuni specifici punti del codice penale e della legislazione complementare (nuova definizione dei delitti contro la pubblica amministrazione, adeguamento della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche e della normativa complementare), al fine di realizzare il necessario coordinamento tra la legislazione interna ed i precetti della citata Convenzione.

C)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o internazionale, ma ne costituisce, come sopra menzionato, specifica attuazione.

D)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

 

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E)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Il provvedimento, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        In assoluta coerenza con le definizioni e gli istituti in uso, è stata introdotta la definizione di «autorità centrale» per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito europeo, individuata nel Ministro della giustizia; la necessità di tale individuazione è dettata dalle precise indicazioni in merito dell'articolo 29 della Convenzione. È stata, altresì, introdotta la definizione di «traffico di influenze illecite» volta ad indicare la nuova fattispecie penale di cui all'articolo 346 del codice penale, in coerenza con il disposto dell'articolo 12 della Convenzione.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto sono state apportate modifiche al codice penale e alla normativa complementare (tra gli altri, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        L'intervento normativo comporta l'abrogazione degli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis del codice penale.

 

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